Del settembre 2014 una sentenza che approva un piano del consumatore con falcidia dell’87% dei debiti tributari.
La decisione di omologa del “piano” di composizione della crisi da sovraindebitamento dello scorso 15 settembre 2014, presenta alcuni spunti interessanti, ovvero:
- è stata prevista una defalcazione dei debiti tributari, già affidati in riscossione ad Equitalia, per una percentuale molto rilevante (-87%);
- stante l’incapienza del patrimonio del debitore, la proposta prevedeva la vendita dell’unico bene di proprietà (una quota pari ad un sesto dell’immobile ceduto ai comproprietari), cosa che è avvenuta in ossequio a quanto previsto dal piano nei termini temporali ed economici previsti nella proposta.
- Equitalia si era opposta asserendo la non accoglibilità della proposta in virtù del fatto che vendita dell’immobile era già avvenuta;
- il Giudice ha ritenuto che, in mancanza di contestazione dell’effettivo ammontare del credito o della convenienza del “piano”, il “piano” debba ritenersi omologabile.
Tale caso risulta emblematico per illustrare una procedura che è volta a “premiare” il soggetto sovraindebitato “non colpevole” che si trovi in una condizione di elevata sproporzione tra la propria posizione debitoria, anche verso l’Erario, e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.
Nel caso in commento, il debitore ha ceduto, per il tramite della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’unico bene di proprietà (1/6 di un immobile) e versato il ricavato della vendita (pari ad € 11.000) all’unico creditore (Equitalia Nord). Il residuo del debito (pari ad € 75.000) è stato esdebitato come “effetto conseguente all’esecuzione del piano”.
Il testo del Provvedimento:
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione dott. Carmelo Leotta
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per Composizione della Crisi da Sovraindebitamento numero 1/2014 del Registro Generale
Con ricorso depositato il 15 aprile 2014 XXX ha proposto un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai sensi degli articoli 6 comma 1 e 7 comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 numero 3.
Trattasi, in particolare, del cosiddetto “Piano del Consumatore” normativamente disciplinato, quanto al procedimento di omologazione, dall’art. 12 bis della Legge appena indicata.
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Legge appena indicata in quanto l’istante ha la residenza in XXX.
Sulla base della documentazione prodotta in ossequio alla norma di cui all’art. 9 e delle relazioni predisposte dal Professionista incaricato in luogo dell’Organismo di Composizione della Crisi, debbono ritenersi sussistenti, nel caso in specie, i requisiti di ammissibilità della Procedura previsti dall’articolo 6 comma 2 della Legge già indicata.
La Proposta di Piano, inoltre, soddisfa i requisiti indicati dagli articoli 7- 8 e 9, così come richiesto dall’articolo 12 bis comma 1 della Legge: in particolare, nella “relazione integrativa” depositata il 10 giugno, il Professionista incaricato ha motivatamente espresso il giudizio di convenienza del piano rispetto all’attività liquidatoria.
Unico creditore dell’istante è l’Agente della riscossione, “Equitalia Nord s.p.a.”, per la somma di 86.994,83 Euro relativa a tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997.
All’udienza del 22 luglio, fissata ai sensi dell’articolo 12 bis della Legge 3/2012, il Professionista incaricato ha depositato una nota, inviatagli da “Equitalia Nord”, nella quale si ipotizza che “la proposta non può essere accolta” in quanto la debitrice ha già proceduto alla vendita dell’immobile indicato nella proposta.
Il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un “Piano del Consumatore”, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla “proposta” (corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilità indicati all’articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all’articolo 9 comma 3 bis) segua l’omologazione (articolo 12 ter) e quindi l’esecuzione (disciplinata dall’articolo 13).
Nel caso di specie l’unico bene dell’istante era la quota di 1/6 dell’immobile sito in Via XXX di XXX e nella “integrazione della proposta” depositata il 10 giugno 2014 in ossequio al provvedimento di questo giudice del 3 giugno, era espressamente indicato che la quota in questione sarebbe stata venduta ai comproprietari al prezzo 11.166,67 Euro entro il 30 giugno 2014.
“Equitalia Nord” non ha contestato né l’effettivo ammontare del suo credito (articolo 12 bis comma 3) né la convenienza del Piano (art. 12 bis comma 4) ma ha solo dedotto che l’avvenuta vendita dell’immobile sarebbe ostativa all’accoglimento dell’istanza del debitore e quindi all’omologazione del Piano.
In realtà, come già accertato, la vendita della quota dell’immobile di proprietà dell’istante è stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, per cui il piano deve ritenersi omologabile.
La circostanza appena indicata, unitamente all’altra, relativa alla sussistenza di un unico creditore, comporta che l’attività di “esecuzione del piano” prevista dall’articolo 13 della Legge si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del Professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita a “Equitalia Nord”.
La legge non prevede una pronuncia espressa relativa all’esdebitazione, che è, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione.
Tenuto conto di quanto sin qui esposto ed in particolare della sussistenza di un solo creditore che, pertanto, ha concretamente interloquito con il Professionista incaricato, appare superflua la pubblicità del Piano prevista dall’articolo 12 bis comma 3 della Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, visto l’articolo 12 ter della Legge 27 gennaio 2012 numero 3
Omologa
Il Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da XXX
Busto Arsizio, 15 settembre 2014
Il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta